Art. 19
(Garanzie procedurali).

      1. Il richiedente asilo ha il diritto di farsi assistere durante tutte le fasi della procedura e durante l'audizione presso la commissione territoriale competente da un avvocato e da un rappresentante di un'associazione o di un ente di tutela di cui all'articolo 28. Può contattare in ogni momento un rappresentante dell'UNHCR. Il regolamento stabilisce le modalità di compenso per la prestazione d'opera dell'avvocato e del rappresentante dell'associazione o dell'ente di tutela.
      2. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento

 

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del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, secondo periodo.
      3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la commissione territoriale competente può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire un'idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
      4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Ove occorra, la commissione territoriale competente nomina un interprete.
      5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo e la documentazione acquisita dalla commissione territoriale competente o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della stessa commissione. La medesima commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia del verbale dell'audizione.
      6. Tutti gli atti connessi alla domanda di asilo e alle decisioni prese sono da considerare dati sensibili e possono essere accessibili solo da parte delle autorità italiane competenti o da persone esplicitamente autorizzate dal richiedente.